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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.40. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
8.40.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. L'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito con il seguente:

«Art. 31.

  1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, comunque in armonia con il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
  2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 1 a 4, per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto. In tal caso, ai magistrati onorari che non optano in via esclusiva non è riconosciuta la indennità di funzione.
  4. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del giudice di pace.
  5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale che abbiano superato la prima valutazione di professionalità (categoria reddituale HH03).
  6. In assolvimento agli obblighi derivanti dall'articolo 97 della Costituzione, la procedura concorsuale è assorbita dalle plurime verifiche quadriennali della M.O., dalla immissione nelle funzioni, indi idonee e sufficienti a rispondere al requisito costituzionale.».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.