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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.20. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
6.20.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.