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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.91. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
4.91.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 è aggiunto il seguente:

   «403-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza della diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della suddetta emergenza, per il biennio 2022-2023, in via sperimentale, il termine di cui al comma 403 può essere esteso fino a sessanta mesi. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia italiana del farmaco ha la facoltà di valutare, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 1° gennaio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma.».

ident. 4.10.