Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo».