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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.62. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
4.62.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8.1. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione. Con il medesimo decreto è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.