Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
6-bis. La proroga di cui al comma 6, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina, né per gli xenotrapianti.