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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.137. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
4.137.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8.1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-CoV-2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, gli Istituti di ricovero e cura (IRCSS) a carattere scientifico, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, accedono ai fondi di cui al comma 1, dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per opere di ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, in ragione del 10 per cento dello stanziamento annuo per detta finalità con equa ripartizione tra istituti di diritto pubblico e privato. La ripartizione dei suddetti fondi avviene attraverso diretta destinazione agli IRCSS, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita graduatoria stabilita di concerto con le amministrazioni regionali competenti. Il termine di validità delle suddette graduatorie è stabilito in 5 anni dal momento della assegnazione dei fondi, durante i quali gli istituti beneficiari dovranno mantenere la destinazione degli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni.