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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.07. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205 del 2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale 164 del 20 novembre 2019.
  3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».