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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.021. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
4.021.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

    1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

    2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».