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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.017. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
4.017.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei contratti in scadenza per il personale di laboratorio e di reparto preposto al funzionamento dei percorsi di screening neonatale)

  1. Al fine di garantire il funzionamento dei percorsi di screening neonatale, articolati in personale di laboratorio e di reparto, per garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo il Ministero della salute di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, è attribuito all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà della collaborazione del «Centro di Coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.