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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.015. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
4.015.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.