Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Nel caso di applicazione del comma 3,» sono inserite le seguenti: «con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «Nel caso di mancata applicazione del comma 3,» sono inserite le seguenti: «con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.».