Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.