stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.227. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
3.227.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «di durata fino a 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata fino a 48 mesi»;

   b) all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

    2) alla lettera m), le parole: «A decorrere dal 1 aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

    3) alla lettera p-bis), le parole: «fino a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quarantotto mesi».