Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.