stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.155. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
3.155.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

  4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma 4-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del medesimo mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

   a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

   b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

   c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

  4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.