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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.066. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
3.066.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)

  1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
  2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 30 aprile 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
  3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.