Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Contributi a fondo perduto per operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche.
2. Il contributo a fondo perduto spetta, indipendente dal fatturato, ai titolari di autorizzazione e di concessione di posteggio e l'ammontare del contributo per singolo beneficiario è pari a 2.000 euro.