Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore a quello previsto per gli analoghi certificati vaccinali rilasciati dallo Stato italiano.