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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.03. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
22.03.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2021 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2021 e 2022, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.