Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Proroga di termini in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.