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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.029. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
20.029.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021 e tuttora in corso, a causa di sfavorevoli congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili generate dalla crisi pandemica in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
  3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili di spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.