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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.014. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
20.014.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni»;

   b) dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «e 2022»;

   c) le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   d) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per qualsiasi sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto concessi da pubbliche amministrazioni alle imprese per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19, per cui è previsto l'obbligo, per i soggetti pubblici eroganti, di registrare tali misure di sostegno nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, né quello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 125-quinquies, della medesima legge».