Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) a decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono di contro rilasciate a titolo gratuito»;