Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)
1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
a) all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato»;
b) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato.».