Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga in materia del registro dei produttori del legno)
1. L'obbligo di iscrizione al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 non si applica alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alle imprese forestali e ai proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno di propria produzione o prodotti da esso derivati fino al 31 dicembre 2023.