Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.