Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.