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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.027. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
14.027.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. Al comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni le parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2022» e alla fine del periodo le parole: «30 novembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022»;
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2021» sono modificate dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
  3. I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è fissato al 30 giugno 2022, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  4. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 3:

   a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione alla data di conversione in legge del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

   b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.