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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.026. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
14.026.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni idroelettriche)

  1. In relazione all'urgenza di porre in essere interventi efficaci di rilancio dell'economia nazionale stante la grave situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, considerati i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, e ritenuto altresì che la strategicità della risorsa idroelettrica richieda la rapida attuazione di un significativo piano di investimenti, tenuto altresì conto della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma 1.