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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.025. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
14.025.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, all'acquacoltura e alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e a punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di trentacinque anni a decorrere dalla medesima data.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione per il periodo di cui al comma 1, garantendo tale applicazione anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione di tale estensione.
  3. La durata della nuova concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale, con le finalità di cui al comma 1, non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della nuova concessione demaniale non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.
  4. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 3, è fissata dal comune nella procedura di selezione.
  5. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo, lacuale e fluviale, la concessione temporanea può essere rilasciata per il periodo strettamente necessario all'utilizzo.
  6. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali su aree disponibili è avviato dal comune, in conformità ai princìpi di concorrenza e trasparenza, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.
  7. Con atto della giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, il peso da attribuire ai parametri di cui al comma 12 e i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore.
  8. Il bando per l'assegnazione delle nuove concessioni marittime, lacuali e fluviali è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del comune dove si trova l'area da assegnare in concessione e, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.
  9. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
  10. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  11. I comuni indicano nel bando i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono opportuno richiedere.
  12. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale costituiscono validi parametri di valutazione, conformi a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione:

   a) l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;

   b) la professionalità e l'esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;

   c) la capacità economico-finanziaria;

   d) l'offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;

   e) i servizi accessori offerti all'utenza;

   f) la qualità di impianti e manufatti e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

   g) il personale impiegato nell'esercizio della concessione;

   h) l'impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;

   i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, conforme ai parametri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione.

  13. I parametri di cui al comma 12 sono specificati e ponderati dal comune nel bando di cui al comma 6, in relazione alle peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.
  14. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso comune.
  15. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale è rilasciata ai sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione.