Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)
1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata».