Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.
(Trasmissione dati esterometro con il flusso della fattura elettronica – precisazioni sanzionatorie)
1. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA».