Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga al 31 dicembre 2022 dell'esterometro trimestrale)
1. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».