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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.02. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiori a 500 mila euro privo di televendite.
  2. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «30 per cento».

  3. Al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  4. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere in fine il seguente periodo: «le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità».
  5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b), numero 11).
  6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione».