stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.016. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
14.016.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

   «8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
  3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».