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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.01. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  4. All'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere in fine il periodo: «le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».
  5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b), numero 11).
  6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

   «2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione».

Art. 14-ter.
(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

  1. Ai fini di un coordinamento tecnico-sindacale per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali» e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-T al T2 con compressione finale HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandata al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14-quater.
(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» con le parole: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».
  2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le parole: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».
  3. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.
  4. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali, è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale.
  5. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.
  6. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.