Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Ai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si provvede mediante utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.