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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.20. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
13.20.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  4.2. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.
  4.3. La sospensione di cui alle lettere 4-bis e 4-ter non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472.
  4.4. I soggetti indicati ai commi 4-ter e 4-quater che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.
  4.5. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-bis:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  4.6. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.