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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.020. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
13.020.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga termini e altre disposizioni relative al sisma 2016)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
  4. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  3. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Allo scopo di assicurare la proroga dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.».
  6. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  7. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  8. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

  9. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».