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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.019. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
13.019.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Ulteriori disposizioni finalizzate all'accelerazione della ricostruzione)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore a un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

  2. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».