Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Un'indennità pari a 1.000 euro, ovvero un'indennità forfettaria di euro 2.400, è riconosciuta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 agli operatori commerciali su aree pubbliche.».