Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 12, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».