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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.08. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
12.08.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.