Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.