Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso».