Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.