Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)
1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.