Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Sistemi di qualificazione degli installatori)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;
b) il comma 1-bis è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge di conversione si applicano le regole previgenti.».