Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1.Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli 2. (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
2.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
3.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
4.Gli articoli 20-23 del Dlgs 13 marzo 2013 n. 30 sono abrogati.